sabato 23 febbraio 2008

OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - manicomio criminale...

La costruzione teorica che giustifica l' esistenza di strutture aberranti come l' o.p.g è da ricercarsi nell' associazione lombrosiana fra "malattia mentale" e violenza.
Essa si è talmente radicata nella cultura che, nonostante sia passato molto tempo dalle teorizzazioni di Lombroso, permane ai nostri giorni la sostanziale diffidenza nei confronti del comportamento e della parola di chi è considerato "malato di mente"
In parole povere l' o.p.g. ha avuto così tanto successo perchè permetteva la segregazione di chi ha come unica colpa quella di esprimersi diversamente, di vivere in condizionim disagiate, di essere quello meno forte in un conflitto o di essere non conforme all' ordine costituito.
Ed è esmpre l' irrazionale terrore che il diverso suscita negli omologati al sistema,a giustificare le forme di contenzione fisica e farmacologica che hanno il solo scopo di anniettare la persona.
Chi ha la sfortuna di essere intrappolato nella maglia della psichiatria, sia a livello manicomiale che carcerario, viene automatoicamente considerato una non/persona, priva di qualsiasi sentimento o diritto.
La segregazione in o.p.g, come nei reparti psichiatrici all' interno dei carceri, può essere considerata una "doppia pena".

La restrizione della libertà, già di per sè violenta e disumana, sembra non essere sufficiente.
Essa deve essere accompagnata da una terapia farmacologica che garantisce la totale non pericolosità del soggetto in questione.
La storia e il quotidiano ci insegnano come sia molto più semplice tenere lon tano,reprimere tutto ciò che METTE IN DISCUSSIONE LA NOSTRA NORMALITA'.Molto più difficile sembra essere accettare la DIVERSITA', confrontarsi con essa: mettersi in discussione, capire richiede uno sforzo sicuramente maggiore di quello necessario per la negazione dell' ALTRO.

Non scardinare questo meccanismo, significa alimentare l' intolleranza nei confronti dell' immigrato, del detenuto, del tossicodipendente, dello zingaro, del "malato mentale".

Uno dei concetti chiave che giustificano l' applicazione di misure di sicurezza( qualsiasi provvedimento preso dall' autorità giudiziaria nei confronti di chi viene considerato o sospettato di essere SOCIALMENTE PERICOLOSO ), come ad esmpio all' interno dell' o.p.g. è quello di imputabilità
L' imputabilità è l' insieme delle condizioni previste dal diritto penale, in particolare la capacità di intendere e volere, necessarie affinchè un soggetto possa essere ritenuto responsabile delle proprie azioni e possa essere chiamato a risponderne.
Durante il processo il giudice può comminare o meno una misura di sicurezza a seconda della capacità di intendere e volere attribuita al soggetto giudicato.
Il codice penale prevede tre possibilità.Nel caso in cui il soggetto è dichiarato capace di intendere e volere, egli è considerato imputabile e sottoposto ad un processo che stabilirà la sua colpevolezza o innocenza.L' incapacità di intendere e di volere è correlata al proscioglimento dell' accusa, quindi all' applicazione di una misura di sicurezza.In questo caso il processo è interrotto.
Non si riconosce il diritto alla difesa e il soggetto è giudicato e rinchiuso.
L' attestazione di una infermità è correlata all' applicazione di una pena diminuita da sommare ad una misura di sicurezza in casa di cura o O.P.G.: solo quando si riterrà venuta meno LA PERICOLOSITà SOCIALE, il soggetto sarà pronto per scontare la propria pena in carcere.

Dichiarare che un soggetto è incapace di intendere e di volere, significa non solo negare le ragioni per cui un individuo, in un momento particolare della sua vita, ha deciso di compiere un determinato atto, ma anche condannarlo senza che egli abbia mai più la possibilità di difendersi dalle accuse che gli sono rivolte.

Chi da quel momento in poi darà ascolto alle parole di un "PAZZO CRIMINALE"?

Il soggetto che si accolla la responsabilità di stabilire la capacità di intendere e di volere di qualcuno, è lo PSICHIATRA.

La perizia che egli, su richiesta del giudice, è chiamato a stilare deve rispondere a tre quesiti fondamentali:

- se al momento del fatto il soggetto era capace di intendere e di volere
- se questa capacità è temporanea o permanente
- se ciò fosse dovuto da "infermità mentale" o cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, e se sia attualmente persona socialmente pericolosa.

Nonostante non esista nessun fondamento scientifico, si persiste a dare per scontato che dove c'è la "malattia mentale" c'è anche incapacità di intendere e di volere.La diagnosi risulta funzionale all' incasellamento del soggetto all'interno di categorie che, a loro volta giustificano l' intervento terapeutico, cioè un massiccio bombardamento farmacologico.

Accolta la perizia, il giudice deve stabilire in via definitiva se il soggetto è da considerarsi capace o meno di intendere e di volere, avvalendosi del suo ruolo istituzionale e della sua autonomia.Egli, in sostanza, potrebbe giungere a conclusioni che si discostano notevolmente da quelle del perito.
Potrebbe, ma nella realtà dei fatti il giudice finisce con l' attenersi puntualmente al risultato della perizia, delegando al perito un potere straordinario: quello di essere allo stesso tempo P.m e giudice.
Ovviamente anche nell' interrogatorio che precede la stesura della perizia,vengono negati al soggetto i diritti alla difesa.L'interrogatorio avviene senza la presenza di altre persone,nemmeno dell' avvocato difensore, e l' imputato non viene avvertito che le informazioni che fornisce al perito, possono essere utilizzate per una sua condanna.

La legislazione italiana prevede un diverso criterio a seconda che vengono comminate pene vere e proprie o misure di sicurezza, durata predeterminata per le prime, indeterminata per le seconde.
Poichè per chi è considerato non imputabile non è prevista una sanzione penale, si ricorre alle misure di sicurezza a tempo non determinato, armi attraverso le quali il potere giudiziario assicura comunque l' allontanamento di soggetti potenzialmente pericolosi per l' ordine costituito.
La pericolosità sociale è un concetto arbitrario che rispecchia la cultura del tempo: così nei secoli pericoloso poteva essere l' omosessuale o chi si masturbava, senza nessun fondamento di altro ordine.

Giuridicamente è considerato pericoloso il soggetto che abbia commesso reato e che per lo stesso non sia considerato imputabile, ma a cui è attribuita una capacità di commettere in futuro, non necessariamente la stessa tipologia di reato, ma qualsiasi altro reato previsto dal codice di procedura penale.
Inoltre questo risulta essere in contrasto con le tesi psichiatriche stesse che non riescono a dimostrare la connessione fra "malattia mentale" e REATO.

Collettivo antipsichiatrico Violetta Van Gogh - Firenze.

venerdì 22 febbraio 2008

GLI ERGASTOLI BIANCHI...DOVE LA PENA NON HA MAI FINE

SABATO 23 FEBBRAIO ORE 18.00
PRESSO UNDERGROUND via Furietti 12/b quartiere Malpensata- BERGAMO

testimonianza diretta di un ex detenuto in un o.p.g ( ospedale psichiatrico giudiziario )

dibattito

a seguire

cena vegan benefit

spettacolo teatrale : " Monologo per i sordi "

"L' inquisizione si è fatta medica, hanno montato letti a mo di palo e nel rogo chimico fanno cenere dei figli di Giordano".